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Matrimonio, unione civile o convivenza?

Con una chiara e dettagliata esposizione, l'avv. Vincenzo Miceli ha illustrato i vari casi di convivenza etero e omosessuale

Relatore: Avv. Enzo Miceli - Cassazionista

<_div>La conferenza è stata tenuta in un’aula molto gremita, atteso l’interesse suscitato da un argomento di grande attualità.Il relatore ha esordito con l’evidenziare che dall’unica tipologia del rapporto di coppia, costituita dal matrimonio, si è passati, con la legge 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. legge Cirinnà), ad una triplice tipologia con l’aggiunta dell’unione civile e della convivenza di fatto. Più precisamente alle coppie eterosessuali sono riservati il matrimonio o la convivenza di fatto, mentre a quelle omosessuali l’unione civile o la convivenza di fatto.La vera grande novità è costituita dall’unione civile, la quale, ancorché pensata per istituzionalizzare i rapporti di coppia tra omosessuali, gay o lesbiche, non per questo esclude che l’unione possa essere stipulata tra due amici o due amiche che vogliano convivere avvalendosi dei notevoli benefici che l’istituto assicura.Una spinta a legiferare sull’argomento è venuta dal Parlamento Europeo, che già nel febbraio del ’94 aveva approvato una 'Risoluzione per la parità dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche', e la legge è stata approvata dopo che il 21 luglio 2015 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo, che sancisce il diritto alla vita familiare, da garantire anche alle persone dello stesso sesso.Sul piano giuridico l’unione civile è stata regolata quasi interamente sulla falsariga del matrimonio, ma senza dispensa dalle cause impeditive, senza obbligo di fedeltà e con la possibilità del divorzio, non preceduto da separazione.Di precipuo rilievo l’applicazione delle norme in materia di successione valide per i coniugi, la qualcosa non è stata prevista per le convivenze di fatto, che danno luogo ad una famiglia meramente anagrafica.È a tutti noto che, per consentire l’approvazione della legge, la Cirinnà ha dovuto emendarla, escludendo la possibilità di adottare il figlio del partner. Sul punto tanto rumore per nulla, dato che ci sono già i pronunciamenti giudiziari a sostegno di detta adozione.Riguardo alla 'convivenza di fatto' il relatore ha rilevato che il legislatore ne ha condizionato la costituzione ad un’apposita dichiarazione all’anagrafe, che viene registrata. Talché la 'convivenza di fatto' è unicamente quella dichiarata, altrimenti la convivenza rimane meramente di fatto.Va detto poi che i diritti attribuiti ai conviventi di fatto dichiarati sono in buona sostanza quelli che la giurisprudenza in modo frammentario aveva già riconosciuto. Si è trattato quindi di rendere sicuri tali diritti con l’espressa previsione normativa.Infine va osservato che quanto non riconosciuto dalle norme regolatrici può essere fatto oggetto di un contratto di convivenza. Si pensi ad esempio all’attribuzione al soggetto convivente, per via di testamento, di determinati beni nei limiti della quota disponibile. avv. Vincenzo Miceli <_div> 

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Autore Prof-Greco

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Inserito il 14 Febbraio 2017 nella categoria Relazioni svolte