Il dott. Giuseppe Cultrera ha illustrato la figura del fisioterapista nel quadro del servizio sanitario nazionale
Relatore: Dott. Giuseppe Cultrera - Fisioterapista
La figura del Fisioterapista, nella sua accezione moderna, nasce in America ed in Europa. L’avvento della rivoluzione industriale, con l’aumento dei casi di incidenti sul lavoro ed infortuni, fece nascere l’esigenza di fornire prestazioni riabilitative ai lavoratori traumatizzati. Successivamente un notevole impulso allo sviluppo di questa professione avvenne a seguito della necessità di far fronte alle conseguenze, in termini di disabilità e di menomazione, di due grandi eventi che sconvolsero il mondo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo: le numerose epidemie di poliomielite, che si susseguirono principalmente in Europa ed in America, e lo scoppio dei due conflitti mondiali tra il 1914 ed il 1945.
Nacquero cosi le prime scuole e associazioni di fisioterapia che conobbero una notevole espansione soprattutto nei paesi di origine anglosassone: America, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica.
In Italia prima della legge n.132 del 12 febbraio 1968, che si prefiggeva lo scopo di riordinare ed uniformare gli enti di assistenza ospedaliera operanti nel territorio nazionale, e con la quale venne istituita la qualifica del Terapista della Riabilitazione tra le figure del personale sanitario ausiliario operanti in ambito ospedaliero, esistevano dei centri di rieducazione funzionale provinciali e comunali (C.R.I. ; I.N.A.I.L.) o associazioni private. il Regio decreto del 31 maggio 1928 n.1334 art.1 ed il successivo R.d del 27 luglio 1934 n.1265 regolamentavano l’esercizio ed il controllo delle cosiddette Arti Sanitarie Ausiliare, che includevano diversi profili professionali.
Dieci anni dopo, nel 1978, nasce il Servizio Sanitario Nazionale, con[b] [/b]la Legge 23 dicembre 1978 n.833[b].[/b]
Tra gli obiettivi che il SSN si prefiggeva di conseguire vi erano:La formazione di una coscienza sanitaria a livello nazionale; La prevenzione delle malattie e degli infortuni; Una attività di Diagnosi e cura degli stati morbosi; La riabilitazione degli stati di invalidità; La formazione professionale;
La Classificazione del personale delle Unita Sanitarie Locali (USL) avvenne con il D.p.r. 20 dicembre 1979 n,761 il quale identificava quattro ruoli nominativi regionali: sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, ognuno dei quali con diversi profili professionali e relative qualifiche.
Il personale con funzioni riabilitative era ascritto al ruolo Sanitario.
A partire dal 1990 si assiste ad una graduale e progressiva azione legislativa finalizzata a trasformare modernamente l’assetto organizzativo e i principi di funzionamento della pubblica amministrazione.
Tra le tante norme, viene delegato il Ministro della Sanità a individuare con proprio decreto le figure professionali da formare, i relativi profili professionali e a definire i relativi ordinamenti didattici.
Per la professione del Fisioterapista l’attuazione da parte Ministeriale delle deleghe è avvenuta rispettivamente con la definizione del profilo professionale con d.m. 741 del 14 settembre 1994 e con la pubblicazione dell’ordinamento didattico con d.m. 168/1996.
All’art. 1 del D.m. 741 è’ individuata la figura del Fisioterapista con il seguente profilo: il Fisioterapista e’ l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricita’, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
Il Fisioterapista, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, elabora anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile.
Il Fisioterapista svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, pratica autonomamente attivita’ terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita’ motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali e svolge attivita’ di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.
Con la Legge 26 febbraio n.42/99 all art.1 viene superato il concetto di ausiliarietà legato al testo unico delle leggi sanitarie del 1934, tale Legge dispone infatti che la denominazione 'professione sanitaria ausiliaria' venga sostituita, in ogni disposizione di legge, con quella di 'Professione Sanitaria'.
Il modificato contesto normativo portò alla necessità di intervenire sulle condizioni di esercizio dell’attività sia in regime libero professionale che dipendente, arrivando quindi alla Legge 251 del 10 agosto 2000, la quale prevede Art.2 che ' gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità ed autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze previste dai relativi profili professionali'.
La valutazione funzionale è intesa come una analisi delle condizioni di salute del paziente sotto il profilo della funzionalità dei suoi organi interessati,direttamente o indirettamente, dalla pratica riabilitativa, e da effettuarsi preventivamente all’intervento, potendo quindi affermare che la valutazione funzionale sta all’intervento riabilitativo come la diagnosi sta alla cura.
Dunque se al medico non può essere sottratto il momento diagnostico-prescrittivo, è al fisioterapista che spetta, in piena autonomia, la scelta del programma riabilitativo, ovvero le modalità con le quali attuare ( se le condivide) le prescrizioni del medico, ed è sempre al fisioterapista che compete la verifica del proprio intervento.
Si tratta dunque di un confronto dialettico e collaborativo che si esplica nel principio del rispetto reciproco delle specifiche competenze.
La responsabilità diretta ed esclusiva del Fisioterapista rispetto ai propri atti è confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV n. 11- 859 del 10 aprile 1998, in cui si precisa che 'Incombe sul Fisioterapista, nell’espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicchè, in mancanza di idonea documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente) lo stesso Fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare', e nessun rilievo può avere la circostanza di aver eseguito un intervento indicato in una impegnativa redatta da un ortopedico.
In altre parole ' quei compiti di pertinenza del Fisioterapista, che devono essere eseguiti in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, devono essere interpretati non in senso strettamente letterale, includendo l’obbligo di procedere ad una propria raccolta dati che , in parte può essere sovrapponibile all’anamnesi medica ed in parte no'.
La diagnosi medica rappresenta un punto di riferimento ( non l’unico) e sulla scorta di questa informazione e di molte altre raccolte dal Fisioterapista , questo, in considerazione della propria valutazione funzionale, sceglie le modalità di trattamento ritenute opportune.
I caratteri peculiari della prestazione professionale del Fisioterapista sono quindi l’autonomia, la professionalità e la responsabilità
Non sono abilitati ad esercitare attività di Riabilitazione nemmeno quegli operatori, del comparto sanità e non, che, in possesso di altre competenze e formati per altre attività, si 'autopromuovono' Fisioterapisti: diplomati ISEF e Laureati in Scienze motorie (La Legge istitutiva della 'Laurea in Scienze Motorie' - D.L. 8 maggio 1998 n.178, pubblicato sulla G.U. n.131 dell’8.6.’98- stabilisce infatti testualmente, al punto 7 dell’art. 2 che: 'Il Diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie); Chinesiologi; Naturopati; Chiropratici; Osteopati; Massaggiatori Shiatzu.
Molte medicine naturali e terapie non convenzionali intervengono nella sfera della salute e della patologia. Il loro esercizio e la loro pratica si ritiene debbano essere di esclusiva competenza delle professioni sanitarie abilitate alla pratica terapeutica e non di operatori privi di formazione di base specifica.
Non devono essere confusi terapia e soggetto che la pratica. 'L’esistenza di una terapia o di una metodica terapeutica, non individua necessariamente una professione, ovvero un profilo professionale (secondo la lettura che ne ha dato anche la Conferenza Stato-Regioni il 7 febbraio 2013)
Per quanto riguarda il paramedico invece esso è un operatore del servizio di emergenza sanitaria extra-ospedaliera, specializzato nella medicina d’emergenza-urgenza e che opera sulle ambulanze e sugli altri mezzi d’emergenza.
La figura del paramedico è riconosciuta e normata dalla legge in molti paesi anglofoni (Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti d’America,Canada, Australia, Nuova Zelanda). In Italia la figura del paramedico, intesa come in altre nazioni, non esiste a livello normativo, tale servizio viene svolto dal servizio di soccorso sanitario (118) ed impiega solamente soccorritori e personale sanitario, ovvero medici e infermieri. Il Fisioterpista non è dunque un paramedico, ma un professionista sanitario che opera con Autonomia, Professionalità e Responsabilità.
Inserito il 16 Gennaio 2015 nella categoria Relazioni svolte
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