L'avv. Leonardo Poma, studioso di tematiche turistiche e giuridiche, dinanzi ad una folta platea e agli avvocati del Foro di Trapani, ha tenuto una dotta lezione sulle successioni ereditarie, introducendo l'argomento con la famosa canzone di D. Modugno.
Relatore: Avv. Leonardo Poma
(Si riporta di seguito la relazione integrale dell’avv. Leonardo Poma) -----
"Signore e signori buonasera, benvenuti. Prima di tutto una premessa: vedremo, all’inizio e alla fine della conversazione che mi appresto a fare, due bellissimi filmati che ci faranno ascoltare due celebri melodie, e poi vedremo qualche diapositiva (o come oggi si preferisce chiamare slide), ma solo poche e rappresentative di alcuni concetti, perché ritengo che le parole di una relazione debbano prevalere sulle parole proiettate per immagini. Questa sera parleremo di un argomento giuridico: le successioni ereditarie, argomento purtroppo sempre attuale, perché circostanza che accade a causa di morte (mortis causa). E, a meno che non si tratti della scomparsa di un lontano zio d’America, magari mai conosciuto, tal genere di successioni si accompagna sempre a momenti di tristezza e malinconia. Solitamente io non tratto argomenti di diritto perché potrebbero essere magari tediosi per i presenti, ed anzi vi dico subito che non citerò, per quanto possibile, articoli del codice civile, ma farò una conversazione solo per ripassare o appena approfondire l’argomento che, in definitiva, è nella comune esperienza. Desidero ricordare, per l’occasione, che l’ultima volta che trattai un argomento di diritto – ci trovavamo un paio d’anni fa nell’aula magna del Nautico – fu 'Il matrimonio nell’antica Roma', quindi argomento di diritto romano, di per se stesso non agevole, ma che riscosse grande successo per le particolarità e le curiosità suscitate. Fra l’altro, chi c’era allora ricorderà che alla fine della serata furono distribuiti ai presenti pagnotte di pane di farro (fra l’altro molto saporito), appositamente preparate da un noto panettiere trapanese, alla maniera dei Romani che usavano, subito dopo la celebrazione, offrire, appunto, il panis farreus agli dei e ai convitati. Oggi l’argomento è alquanto diverso e, come dicevo poco fa, attuale, perché prima o dopo, interessa o ha già interessato un po’ tutti, mi auguro sempre dal lato attivo e il più tardi possibile dal lato passivo: nelle successioni ereditarie, infatti, c’e sempre un avente causa (soggetto attivo) e un dante causa (soggetto passivo, e cioè la persona deceduta). E credo che molti di voi, a questo punto, si saranno chiesti cosa c’entri la canzone Vecchio frack con le successioni ereditarie. Bene, lo saprete fra poco, ma credo che dopo avere ascoltato la canzone, soprattutto la parte finale, il significato diventa intuitivo. E allora ascoltiamo la canzone 'VECCHIO FRACK'… ------------------------------------------------------------------ Intanto, l’avere ascoltato un simile capolavoro del grande Modugno ci ben dispone per il proseguo. Ma prima di proseguire desidero darvi qualche ragguaglio o curiosità sulla canzone stessa. Fu scritta nel settembre 1955 ed è considerato un brano di struggente malinconia, quasi una ballata lirica. Pare che Modugno nello scrivere la canzone si sia ispirato ad un fatto vero di cronaca accaduto l’anno precedente (1954), allorchè il nobile siciliano principe Raimondo Lanza di Trabia ad appena 39 anni si suicidò gettandosi dalla finestra della sua casa di via Sistina in Roma o dalla finestra di un hotel di via Veneto (secondo le versioni), forse per una depressione dovuta ad una delusione d’amore o perché aveva dilapidato quasi tutto il suo patrimonio. Il nobiluomo infatti fu uno dei protagonisti del bel mondo della Capitale nel dopo guerra, ebbe amicizie altolocate come Galeazzo Ciano, Curzio Malaparte, la famiglia Agnelli. E proprio con Susanna Agnelli fu fidanzato per qualche tempo, sino a che non conobbe al San Domenico di Taormina, durante una manifestazione, l’attrice Olga Villi, della quale si innamorò perdutamente e che sposò subito dopo. Ebbero due figlie. Lo si ricorda anche perché, come nipote dei Florio era appassionato delle gare automobilistiche, e come sportivo fu per diversi anni presidente della Palermo Calcio che portò in serie A e fu l’inventore del calcio mercato. Tornando alla canzone, una curiosità: Modugno, a causa della censura bigotta dell’epoca, dovette mutare le ultime parole 'ad un attimo d’amore che mai più ritornerà' in un più casto 'ad un abito da sposa primo e ultimo suo amor'. Ma dopo, e ovviamente anche ora, si preferisce la prima versione cui lo stesso Modugno ritornò presto. * * * Be’, a questo punto possiamo sciogliere la riserva: immaginiamo ancora questo gentiluomo in frack, con un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli e un bastone di cristallo, che va girovagando di notte per la città deserta, che va dicendo buonanotte ai fanali illuminati e ad un gatto innamorato che randagio se ne va, ebbene questo gentiluomo, forse per una disillusione d’amore, si affaccia ad uno dei ponti della sua città e si getta nelle acque del fiume sottostante. E lì, galleggiando dolcemente, se ne vanno verso il mare un cilindro, un fiore e un frack. Il gentiluomo dall’aspetto trasognato, malinconico e assente, ha posto fine ai suoi giorni e dalla dimensione del finito ha varcato la soglia dell’infinito. ° ° ° Eppure la vicenda dell’uomo in frack non si esaurisce qui. Di lui si continuerà ancora a parlare su questa terra. Infatti - come è facile presumere – ha lasciato dei beni che vanno agli eredi: insomma si apre la di lui successione ereditaria. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LE SUCCESSIONI EREDITARIE Quindi da ora innanzi non parleremo più di vecchio frack per indicare la persona deceduta, ma parleremo più semplicemente e propriamente di "de cuius" che è il termine ormai comunemente usato per indicare la persona scomparsa. Qualche professore di lettere potrà obiettare che il 'de' regge l’ablativo e non il genitivo: allora precisiamo che le due paroline sono tratte dal brocardo medievale 'is de cuius hereditate agitur': cioè la persona della cui eredità si tratta. E, in vero, tutto l’istituto delle successioni – come tanta altra parte del diritto privato moderno – trae spunto dall’antico diritto romano Tornando per l’ultima volta a vecchio frack, diciamo subito che al momento della di lui morte si è immediatamente, ipso iure ipsoque facto, aperta la successione: non v’è infatti soluzione di continuità nella titolarità dei beni trasmessi che passano – naturalmente nei modi e termini dell’accettazione ereditaria – dal de cuius ai successori. Cos’è l’eredità Come al solito i giureconsulti latini, maestri del diritto, sapevano dare le definizioni migliori dei vari istituti giuridici, con poche ma appropriate parole. E allora, Julianus ci dice che 'hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habuerit' (cioè l’eredità è nient’altro che la successione nella universalità dei rapporti giudici – s’intende con rilevanza patrimoniale - che il defunto eventualmente aveva. Consideriamo che il congiuntivo perfetto ci dà il senso della possibilità). Le parole universum jus ci fanno inoltre chiaramente intendere che la successione dell’erede è sempre a titolo universale, anche se pro quota, e proprio per questo si differenzia dal legato che è soltanto successione a titolo particolare. Diritti trasmissibili Non tutti i diritti sono trasmissibili jure hereditatis. Infatti non si trasmettono quelli della personalità o i crediti personali come il diritto agli alimenti o il diritto d’usufrutto, uso e abitazione. Si trasmettono jure proprio e non jure successionis, ed anche se gli eredi rinunciano, alcuni rapporti giuridici facenti capo al defunto: per esempio il contratto di locazione nei limiti previsti dalla legge per i più stretti congiunti conviventi, l’indennità di fine rapporto (art.2122 c.c.), il diritto d’autore (esercitato post mortem dal coniuge e dai figli). Qui, probabilmente, rilevano motivi d’ordine sociale. Delazione dell’eredità (457) L’eredità si devolve per legge o per testamento Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. In sostanza, la delazione è il fenomeno dell’offerta concreta e per così dire dinamica del patrimonio ereditario ad un soggetto che ha, conseguentemente, il diritto di accettare, e ciò può avvenire anche dopo l’apertura della successione (per esempio in presenza di disposizione sottoposta a condizione) (delata hereditas intelligitur quando quis possit adeundo consequi). E si distingue dalla vocazione ereditaria che indica il fenomeno della chiamata all’eredità: è insomma il titolo in base al quale si succede (legge o testamento). Insomma prima della morte la vocazione non è che un concetto astratto, dopo diventa delazione, cioè attribuzione effettiva. Ergo: vocazione > delazione > accettazione. Nel caso di dichiarazione di morte presunta si ha pure una specie di apertura di successione, ma soltanto presunta sia rispetto al fatto della morte (nel senso che, se il presunto morto ritorna, gli effetti ereditari si risolvono), sia rispetto al tempo, perché, se viene provata una diversa data della morte reale, a quel momento si fanno risalire gli effetti della successione. Capacità di succedere Vedi infra. Questi che seguono sono i principi basilari e fondamentali di tutto l’istituto delle successioni mortis causa, da distinguere da tutte le altre successioni che avvengono per atto tra vivi, come la compravendita, la donazione, la permuta e tutta la gran mole dei contratti previsti nel codice civile. Nelle prime, insomma, la morte si pone come presupposto e causa del trasferimento di beni da un dante causa (de cuius) ad un avente causa (erede). E allora, ricapitolando, ecco i tipi di successioni: - Successione necessaria o dei legittimari (536 ss.), insomma di coloro che in nessun caso possono essere pretermessi da chi fa testamento. - Successione legittima o ab intestato (565 ss) > si chiama testatore, infatti, colui che fa o dispone per testamento. - Successione testamentaria (587 ss.), in presenza di disposizioni di ultima volontà. * * * Ciò detto, esaminiamo ora alcuni istituti fondamentali che valgono per tutti i tipi di successioni. Accettazione dell’eredità Qualunque sia il titolo della successione, questa deve essere accettata dall’erede: ciò può avvenire per atti concludenti quando una persona sia già nel possesso dei beni ereditari e si comporti da erede. Oppure per dichiarazione espressa con atto pubblico o scrittura privata. Il tempo per accettare è prescritto in dieci anni dalla morte del de cuius, ma se vi sono altri interessati alla successione, questi possono esperire la c.d. actio interrogatoria affinchè il giudice fissi al primo chiamato il termine per accettare, scaduto il quale l’eredità si trasmette agli altri successibili. Il chiamato, che nelle more dell’accettazione può compiere atti conservativi (per es. azioni possessorie), tuttavia, nei casi di incertezza, e cioè quando non si sa se le passività sono superiori alle attività, può accettare l’eredità con beneficio d’inventario mediante dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere, precisandosi che se il chiamato è già nel possesso dei beni deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, in caso contrario è considerato erede puro e semplice. Chi non è in possesso dei beni può fare la dichiarazione sino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatto l’inventario, il chiamato ha quaranta giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno. Trascorso questo termine, senza che abbuia deliberato, è considerato erede puro e semplice. L’eredità devoluta a minori o interdetti si accetta necessariamente con beneficio d’inventario, ciò per tutelare queste persone da eventuali eredità dannose. Una volta accettata l’eredità, circostanza che dà una posizione giuridica soggettiva qualificata, SEMEL HERES SEMPER HERES Ciò significa che si è eredi per sempre: è, infatti, nulla l’accettazione parziale o a termine o sotto condizione. Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio nomina un curatore dell’eredità (528). Il decreto di nomina del curatore viene reso pubblico. Separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede (512). Tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione. Tecnicamente si fa con domanda giudiziale per i beni mobili e mediante iscrizione ipotecaria per gli immobili. Rinuncia all’eredità La rinuncia all’eredità va fatta con atto ricevuto da notaio ovvero dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione(519). E’ parimenti nulla la rinuncia all’eredità fatta sotto condizione, o a termine o solo per parte. La rinuncia, infatti, è un atto puro o legittimo. Essa ha effetto retroattivo, e non è più possibile se fatta dopo l’accettazione, ovvero dopo che il diritto di accettare è prescritto. E’ possibile la revoca della rinuncia, se altri non abbiano già accettato ed entro i termini di prescrizione. Infatti > > Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante. Se questi è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse. > Nelle successioni testamentarie se il testatore non ha disposto una sostituzione e non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante viene acquistata dai coeredi per diritto di accrescimento, ovvero si devolve agli eredi legittimi. Cos’è il diritto di rappresentazione E’ l’istituto (467) in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato del de cuius, Nel caso di successione testamentaria la rappresentazione si ha quando il testatore non ha provveduto con la sostituzione. L’istituto è previsto solo a favore dei discendenti dei figli nonché di fratelli e sorelle del defunto. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi e non per capi. E allora, riprendendo i tipi di successioni: -Successione necessaria o dei legittimari (536 ss.), insomma di coloro che in nessun caso possono essere pretermessi da chi fa testamento. -Successione legittima o ab intestato (565 ss) > si chiama testatore, infatti, colui che fa o dispone per testamento. -Successione testamentaria (587 ss.), in presenza di disposizioni di ultima volontà. Cominciamo da quest’ultima Successione testamentaria Cos’è il testamento? Pedissequamente dalla legge diciamo che il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. E’ considerato dai tecnici negozio giuridico unilaterale e personalissimo, e inefficace, ovviamente, prima della morte del testatore. La revoca del testamento può avvenire in qualsiasi modo, o con altro testamento espressamente, ovvero significativamente, con la vendita dei beni oggetto della disposizione, per altri comportamenti concludenti, e di diritto per sopravvenienza di figli. Un antico brocardo, infatti, recita 'ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum' (679). Tipi di testamento -Olografo (che è redatto interamente a mano dal testatore, datato e sottoscritto) -Pubblico (redatto per atto di notaio il quale riceve le volontà della persona e le trascrive, conservando l’atto nel repertorio degli atti di ultima volontà) -Segreto (forma mista, secondo cui il testatore prepara la sua scheda testamentaria, la chiude in busta sigillata e la consegna al notaio che redige l’atto di ricevimento). Nessuna delle tre forme è ovviamente prevalente sull’altra, in quanto quella che conta è sempre l’ultima volontà del de cuius, per cui un testamento pubblico può revocare un testamento olografo o viceversa. La legge contempla anche i cosiddetti testamenti speciali che si fanno in caso di pubbliche calamità, o a bordo di navi o di aeromobili e da militari impegnati in zone belliche. Generalmente perdono efficacia dopo tre mesi da che è cessata la causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie. Ricordiamo che il testamento pubblico, alla morte del testatore, va registrato a cura del notaio ricevente e passato nel repertorio degli atti tra vivi, mentre il testamento olografo va presentato ancora presso un notaio per la pubblicazione. Non esiste il testamento orale che invece era possibile nell’antica Roma (la c.d. nuncupatio, quando il testatore, tenendo in mano le tavole testamentarie, dinanzi ai testimoni, dichiarava e confermava solennemente il nome dell’erede ). Chi può fare testamento? Chi può succedere per testamento? Tutti possono fare testamento purchè maggiori di età e non interdetti per infermità di mente. Per curiosità ricordiamo che sino al 1981 l’ergastolano, in ossequio ai principi della cosiddetta morte civile non poteva testare. Norma ormai soppressa. Sostanzialmente tutti possono ricevere per testamento, purchè siano rispettate le quote riservate ai legittimari. Possono succedere anche coloro che sono concepiti al momento dell’apertura della successione e i figli non ancora concepiti da persona vivente al tempo della morte del testatore (462). Anche questa è una norma di origine romanistica. Sono esclusi dalla successione, e ciò vale a maggior ragione nelle successioni legittime, gli indegni, e cioè coloro che si siano macchiati di reati o gravi colpe nei confronti del de cuius(463). Contenuto atipico del testamento Il testamento, oltre a contenere, com’è naturale, disposizioni di carattere patrimoniale, può contemplare disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio naturale, dichiarazione della volontà di legittimare, riabilitazione dell’indegno, divieto di pubblicare un’opera inedita ed altre disposizioni che costituiscono un onere per l’erede e di cui parleremo fra poco. Eredità e legato Distinzione importante, perché l’erede succede sempre in universum jus, e cioè nella universalità dei beni, anche se pro quota, e pertanto risponde ultra vires hereditatis e cioè dei debiti lasciati dal de cuius (salva la facoltà di rinuncia, come vedremo più avanti), mentre il legatario è successore a titolo particolare in uno più singoli beni assegnati per testamento. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva sempre la facoltà di rinunzia. Divieto dei patti successori (458) – Patto di famiglia - Testamento congiuntivo o reciproco (589) La legge recita che è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione, in quanto viene salvaguardata al massimo la libertà testamentaria. Così come è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (a babbo morto), o rinuncia ai medesimi: si vuole cioè evitare che magari persone giovani o avventate facciano investimenti sbagliati sperperando un patrimonio che presumono di ricevere ma che potrebbero non ricevere, senza contare i possibili accordi socialmente pericolosi che potrebbero derivare. Tuttavia, a parziale deroga del divieto dei patti successori, la legge 14 febbraio 2006 n.55 (con l’introduzione degli artt. 768 bis e ss.) ha istituito il patto di famiglia mediante accordi diretti a regolamentare la successione dell’imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie – quasi anticipazione in vita di disposizioni di tipo testamentario – al fine di realizzare una successione certa nell’interesse dell’azienda. Il contratto di trasferimento redatto con atto pubblico va rivolto solo a discendenti, anche se vi devono partecipare anche gli eredi legittimari e il coniuge che non possono comunque essere lesi nei loro diritti di legittima. Infatti gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, se questi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote che avrebbero dovuto ricevere; i contraenti possono convenire che la liquidazione avvenga in natura. Il patto può sciogliersi o modificarsi mediante nuovo contratto. Inoltre non è possibile che due persone facciano testamento reciproco nello stesso atto, ma è possibile che le stesse, per esempio due coniugi, per raggiungere lo stesso risultato, facciano due testamenti diversi, in modo che ognuno di loro nomini l’altro come erede. Altre disposizioni (624 ss.) La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, violenza o dolo. L’erronea indicazione dell’erede o legatario o del bene oggetto di successione non è rilevante quando dal contesto del testamento si intende di chi o di che cosa si tratti (625) (disposizione di origine romanistica: falsa demonstratio non nocet). Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando è il solo che ha determinato il testatore a disporre (es.: lascio a Tizio affinchè apra una casa di prostituzione). Sono ammesse le disposizioni a favore dell’anima (cioè un onere per l’erede) quando siano indicati i beni da impiegarsi a tal fine. Il testatore può indicare un esecutore della disposizione, mentre per l’adempimento può agire qualsiasi interessato. Analogamente per le disposizioni a favore dei poveri. Nelle disposizioni testamentarie sono ammesse le condizioni sospensive o risolutive, mentre si considerano non apposte le condizioni impossibili o illecite, salvo che siano le uniche che abbiano determinato il testatore a disporre. In tal caso si ha la nullità dell’intera disposizione. E’ illecita la disposizione a titolo universale o particolare che impedisca le prime nozze o le ulteriori. Nel caso di condizione sospensiva (ti nomino mio erede se prenderai la laurea in giurisprudenza), gli altri successibili possono chiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine al chiamato (645), e nella risolutiva (ti nomino erede a condizione che non edificherai mai su quel terreno) l’imposizione all’erede di idonea garanzia (cautio muciana – introdotta dal giurista Quinto Mucio Scevola) a favore di coloro ai quali l’eredità dovrebbe devolversi per l’eventuale avverarsi della condizione (639). * * * Successione necessaria o dei legittimari Tale tipo di successione rileva quando il de cuius abbia disposto per testamento. Infatti il testatore non è libero di lasciare a chicchessia ma, se ha dei congiunti molto vicini, così come prescritto dalla legge, deve comunque riservare a questi una quota del suo patrimonio che viene chiamata quota di riserva, mentre la parte rimanente è la cosiddetta disponibile: onde, tali eredi che non possono essere pretermessi, si chiamano eredi necessari o riservatari (per una curiosità ricordiamo che nell’antico diritto romano gli eredi necessari erano coloro che obbligatoriamente dovevano accettare l’eredità non potendovi rinunciare). Chi sono quindi gli eredi legittimari? Sono il coniuge, i figli legittimi e naturali (che hanno gli stessi diritti), e gli ascendenti legittimi (536 ss.), secondo il seguente schema di ripartizione e concorso: SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Parenti esistenti al momento della successione Quota di riserva Quota disponibile Coniuge 1/2 1/2 Coniuge + 1 figlio 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio 1/3 Coniuge + 2 o più figli 1/4 al coniuge, 2/4 ai figli 1/4 Coniuge + ascendenti 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti 1/4 1 figlio 1/2 1/2 2 o più figli 2/3 ripartiti tra i figli 1/3 Ascendenti 1/3 2/3 Nessun legittimario 0 Tutta l’eredità Ricordiamo, inoltre, che a favore del coniuge è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. Al coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge con addebito, invece, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e al numero degli eredi e comunque non potrà superare l’importo della prestazione alimentare goduta (548). Nel caso di lesione di diritti riservati ai legittimari, compete a costoro l’azione di riduzione nei confronti degli altri eredi, in modo da ristabilire la quota disponibile, con l’eventuale riduzione o restituzione di legati, donazioni e immobili. Insomma bisogna fare la c.d. riunione fittizia, attraverso la quale al relictum si aggiunge il donatum, previa detrazione di eventuali debiti (553 ss.). Possono agire anche gli eredi dei legittimari. Per i beni dei donatari alienati a terzi è prevista l’azione di restituzione per chiedere ai successivi acquirenti la riconsegna dei beni stessi. Successione legittima o ab intestato In mancanza di testamento, come per lo più oggi accade, si apre la successione per legge, secondo il principio generale che il parente più prossimo esclude gli altri, per arrivare eventualmente sino al sesto grado, cioè ai procugini (o cugini di secondo grado). In mancanza succede lo Stato, ma solo se si tratti eredità non dannosa. Lo Stato, infatti, non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI CASI PIU’ FREQUENTI NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA Parenti esistenti al momento dell’apertura della successione Quote di ripartizione Coniuge Tutta l’eredità Coniuge + 1 figlio 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio Coniuge + 2 o più figli 1/3 al coniuge, 2/3 da ripartire tra i figli Coniuge + ascendenti 2/3 al coniuge, 1/3 agli ascendenti 1 figlio Tutta l’eredità 2 o più figli Tutta l’eredità ripartita in parti uguali Coniuge + 1 o più fratelli 2/3 al coniuge, 1/3 ai fratelli Coniuge + ascendenti + fratelli 8/12 al coniuge, 3/12 agli ascendenti, 1/12 ai fratelli Il codice regola ancora le altre ipotesi di concorso tra genitori (o altri ascendenti) e fratelli e sorelle del de cuius (571). * * * Divisione e collazione I coeredi possono sempre domandare la divisione, salvo i casi di immobili non divisibili e/o, in tal caso, con conseguenti conguagli in denaro. E’ un negozio contrattuale e plurilaterale, a meno che, in caso di disaccordo, non venga chiesta quella giudiziale. La divisione ereditaria ha una disciplina autonoma e speciale che si differenzia dalla divisione ordinaria, e si verifica quando il de cuius non abbia istituito eredi per beni singolarmente individuati o per quote. Il testatore può anche dare particolari norme per formare le porzioni Ricordiamo che nella successione dei discendenti legittimi che concorrono nella successione, questi devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (si consideri, per esempio l’intestazione di beni), salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La collazione si può fare in natura conferendo il bene donato o imputandone il valore alla propria porzione. Diritto di prelazione - Retratto successorio Il coerede che voglia alienare la propria quota deve dare la preferenza agli altri coeredi, indicando il prezzo. Tale diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima notificazione. In mancanza di ciò i coeredi possono riscattare presso l’acquirente e i suoi aventi causa il bene, finchè dura lo stato di comunione ereditaria (732). Questo istituto prende il nome di retratto successorio (732). ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Nunc satis! E alla conclusione di questa mia semplice e succinta conversazione sulle successioni ereditarie, spero, sia di non avervi annoiato, sia di non avervi rattristato, perché in definitiva alla base di tutto c’è sempre un evento non lieto, che coniuga la morte con la vita che prosegue. E allora, a questo punto, per concludere davvero in bellezza, vi invito a sorridere, sorridere alla vita, alle sue piccole e grandi cose, ai doni della natura, agli affetti che ci circondano…insomma sorridi! E sorridiamo lieti davvero, ascoltando la canzone 'SMILE' (cioè sorridi), cantata dal grande Nat King Cole. E per concludere davvero mi piace riportare un pensieri di Chopin: 'chi non ride mai non è una persona seria'. - Leonardo Poma
Inserito il 10 Dicembre 2010 nella categoria Relazioni svolte
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